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Centro di Arbitrato e Mediazione dell'OMPI
DECISIONE DEL COLLEGIO AMMINISTRATIVO
Agnona S.p.A. c. Antonietta Maria Loprete
Caso No. DBZ2003-0005
1. Le parti
La Ricorrente è la società Agnona S.p.A., Borgosesia, Vercelli,
Italia, rappresentata da Massimo Introvigne e Fabrizio Jacobacci, Studio Legale
Jacobacci e Associati, Torino, Italia.
La Resistente è la signora Antonietta Maria Loprete, Roma, Italia.
2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione
Il nome a dominio contestato è <agnona.bz>, registrato presso
Dominando S.r.l.
3. Svolgimento della procedura
Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI
(qui di seguito denominato il "Centro") il giorno 1 ottobre 2003,
in inglese. Il 2 ottobre 2003, il Centro ha inviato una richiesta di verifica
dei dati a Dominando S.r.l. Il 7 ottobre 2003, Dominando S.r.l., unitamente
a Key-Systems GMBH della quale Dominando S.r.l. risulta essere un rivenditore,
ha inviato la sua risposta confermando che il Resistente appare come titolare
del nome a dominio contestato, fornendo i recapiti del Resistente ed informando
che la lingua del contratto di registrazione è l’italiano.
L’8 ottobre 2003, il Centro ha richiesto al Ricorrente di tradurre
il Ricorso in italiano.
Il Ricorso in italiano è stato ricevuto il 10 ottobre 2003.
Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy (la "Policy"), alle Norme per
la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le "Norme"),
e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
(le "Norme Supplementari").
Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato
il Ricorso al Resistente e la procedura è iniziata il 10 novembre 2003.
Conformemente alle Norme, articolo 5(a), una risposta doveva essere ricevuta
entro il 30 novembre 2003. Il Resistente non ha inviato nessuna risposta.
In conseguenza di ciò, il Centro ha inviato la Notifica di inadempienza
del Resistente l’8 dicembre 2003.
Il Centro ha nominato Edoardo Fano, Membro Unico del Collegio, il 6 gennaio
2004. Il Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla
Policy e alle Norme. Il Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione
e dichiarazione di imparzialità e di indipendenza, in conformità
con le Norme, articolo 7.
La lingua della presente procedura è l’italiano, essendo l’italiano
la lingua del contratto di registrazione.
4. Vicende sostanziali / I Fatti
La Agnona S.p.A. (qui di seguito denominata "la Ricorrente") è
una società che fa parte del gruppo Zegna. La Ricorrente è internazionalmente
conosciuta nel settore della laneria ed è titolare di diverse registrazioni
di marchio per la denominazione AGNONA in tutto il mondo, la più antica
risalente al 1954, tra le quali nel presente Ricorso è stata allegata
copia dei seguenti tre certificati di registrazione:
- registrazione italiana n. 678.358
- registrazione internazionale n. 703.193
- registrazione di marchio comunitario n. 1520055
La Resistente ha registrato il nome a dominio <agnona.bz> ed il corrispondente
sito web è un sito pornografico.
5. Argomentazioni delle parti
A. Ricorrente
Il nome a dominio contestato è confondibile con i marchi e la denominazione
sociale AGNONA della Ricorrente.
Per quanto a conoscenza della Ricorrente, la Resistente non vanta diritti né
interessi legittimi in relazione al nome a dominio dal momento che:
- non ci sono prove che, prima dell’inizio di questa procedura, la Resistente
abbia usato, o si sia preparata ad usare il nome a dominio o un nome simile
per offrire in buona fede prodotti o servizi;
- la Resistente non sembra essere mai stata conosciuta o collegata al nome
a dominio, né averlo usato nel corso di un’attività commerciale;
- non ci sono prove che la Resistente abbia avuto, o abbia in corso, un uso
legittimo del nome a dominio a fini non commerciali, mentre il nome a dominio
è utilizzato esclusivamente per rimandare i navigatori di Internet a
un sito pornografico che offre una varietà di servizi pornografici a
pagamento.
La Resistente, a maggior ragione in quanto residente in Italia dove la Ricorrente
è ubicata ed è molto nota, non poteva non essere a conoscenza
del famoso marchio e della denominazione sociale AGNONA della Ricorrente, pertanto
la registrazione non può che essere avvenuta in malafede. Quando si può
presumere che "il Resistente (…) conoscesse la fama dei marchi del Ricorrente,"
si può concludere che si trovasse al momento della registrazione del
nome a dominio in una situazione di "malafede opportunistica" ("opportunistic
bad faith": Banca Sella S.p.A. v. Mr. Paolo Parente, Caso
OMPI No. D2000-1157. In questo caso il Collegio ha ritenuto che il Resistente
non poteva ignorare che BANCA SELLA sia un marchio famoso in Italia per servizi
bancari). Nel caso Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group
Ltd. (Caso OMPI No. D2000-0163), il
Collegio ha notato che "il nome a dominio <veuvecliquot.org> è
collegato in modo così ovvio a un prodotto ben noto (lo champagne VEUVE
CLIQUOT) e che il suo uso da parte di qualcuno che non ha collegamenti con il
prodotto costituisce una malafede opportunistica." Nel caso Parfums
Christian Dior v. Javier Garcia Quintas and Christiandior.net (Caso
OMPI No. D2000-0226) si è pure concluso che "i nomi a dominio
sono così ovviamente collegati con nomi e prodotti ben noti che il loro
stesso uso da parte di qualcuno che non ha collegamenti con tali prodotti costituisce
una malafede opportunistica (citando qui il caso Veuve Cliquot). In assenza
di prova contraria, il Collegio conclude che i Resistenti conoscevano o avrebbero
dovuto conoscere i marchi del Ricorrente nel momento in cui i Resistenti registravano
i nomi a dominio, considerando l’ampio uso e la celebrità del marchio
CHRISTIAN DIOR del Ricorrente". Il Collegio ha deciso allo stesso modo
anche in casi in cui il marchio in questione (nella specie, EXPEDIA per un’agenzia
di viaggio online) non era altrettanto noto quanto VEUVE CLIQUOT o CHRISTIAN
DIOR (almeno al di fuori di Internet).
Ulteriore elemento comprovante la malafede della Resistente risiede nel fatto
che quest’ultima ha registrato diversi altri nomi a dominio identici o confondibili
con marchi italiani ben noti di cui è titolare una società facente
parte del gruppo della Ricorrente, come ad esempio <ermenegildozegna.ro>,
ora trasferito a Consitex S.A.(Caso OMPI No. DRO2003-0004),
nonché <agnona.ro>, ora trasferito alla odierna Ricorrente (Caso
OMPI No. DRO2003-0005), <ermenegildo-zegna.us>, <agnona.us>,
<agnona.be>.
La Resistente usa il nome a dominio in malafede. La pagina di benvenuto di
agnona.bz offre in vendita vari servizi connessi alla pornografia. Le conseguenze
per la Ricorrente, prestigiosa azienda nel mondo della moda, sono potenzialmente
catastrofiche, anche se solo una piccola percentuale di navigatori Internet
fosse indotta a credere che la Ricorrente è in qualche modo associata
alla pornografia. Come il Collegio ha concluso nel caso Motorola, Inc. v.
NewGate Internet, Inc. (Caso OMPI No.
D2000-0079), "mentre molti siti sessuali per adulti sono perfettamente
legali e configurano un’offerta in buona fede di prodotti o servizi, l’uso di
un marchio che appartiene a qualcun altro come nome a dominio (oppure come meta-tag)
chiaramente non costituisce un’offerta in ‘buona fede’ di prodotti o
servizi, quando il titolare del sito web non ha alcun diritto sul marchio, dal
momento che la sua unica ragione di usare il marchio come nome a dominio o meta-tag
consiste nell’attirare clienti che non stavano cercando un sito sessuale per
adulti, ma erano invece alla ricerca dei prodotti o servizi collegati a quel
marchio. Questo uso del marchio può creare confusione nei consumatori
e diluizione del marchio, e questo è precisamente quanto le leggi sui
marchi si sforzano di prevenire. Azioni che creano, o tendono a creare, violazioni
della legge possono difficilmente essere considerate in ‘buona fede’".
Che l’uso di un nome a dominio che include il marchio altrui per avviare gli
utenti di Internet verso siti pornografici sia, di per sé, una prova
della malafede è stato confermato da diverse decisioni di Collegi in
base alla procedura ICANN; per esempio:
- Ty, Inc. v. O.Z. Names (Caso OMPI
No. D2000-0370), dove si conclude che in mancanza di prova contraria un
link che dal nome a dominio in questione porti a un sito pornografico, costituisce
una prova della malafede;
- Youtv, Inc. v. Alemdar (Caso Nat. Arb. Forum FA 94243), dove si afferma
che si è in presenza di malafede quando il Resistente attira gli utenti
di Internet attraverso un nome a dominio simile a un marchio di cui non è
titolare per avviarli verso siti pornografici;
- Oxygen Media, LLC v. Primary Source (Caso
OMPI No. D2000-0362), che riscontra la malafede anche in un caso in cui
il Resistente semplicemente minaccia di utilizzare in futuro il nome a dominio
in questione per un sito pornografico;
- Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive (Caso Nat. Arb.
Forum FA 0008000095343), secondo cui "creare un link fra un nome a dominio
che è identico o confondibile con il marchio del Ricorrente e un sito
pornografico è prova di registrazione e di uso in malafede";
- Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin (Caso
OMPI No. D2002-0601), dove si afferma tra l’atro che "il fatto che
un sito pornografico usi tecniche di ‘mouse-trapping’ per rendere più
difficile ai visitatori lasciarlo [una circostanza che si applica anche al nostro
caso] rafforza chiaramente la conclusione secondo cui ci si trova di fronte
ad un uso in malafede del nome a dominio contestato";
- Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak (Caso
OMPI No. D2003-0022), dove si nota che "lo sviamento del nome a dominio
verso un sito pornografico è, di per sè, certamente coerente con
la conclusione che il nome a dominio è stato registrato ed è usato
in malafede";
- Cattlemens v. Menterprises –Web Development (Caso CPR No. CPR0304),
dove si conclude che "un sito pornografico (…) è [intrinsecamente]
in posizione antagonistica rispetto alle attività legittime del Resistente";
e molte altre.
Tutte le decisioni citate si riferiscono a casi di "pornosquatting",
dove un "cybersquatter" cerca di sfruttare a suo vantaggio un marchio
o ragione sociale ben nota per attirare gli utenti di Internet verso un sito
pornografico. In particolare: (a) è utilizzato un marchio di cui il "pornosquatter"
non è titolare; (b) il sito cui l’utente è avviato è di
natura ovviamente pornografica; (c) il sito è commerciale, in altre parole
i prodotti e i servizi pornografici sono proposti all’utente a pagamento.
Infine la Resistente, contattata su istruzione della Ricorrente in merito all’eventualità
che il nome a dominio contestato (unitamente ai nomi a dominio <agnona.be>,
<agnona.us> ed <ermenegildo-zegna.us>) fosse in vendita, replicava
affermativamente fissando il prezzo a "15.000 per ognuno, 50.000 per il
pacchetto di quattro", aggiungendo di non considerare la cifra trattabile.
Pur non essendo stata la Resistente a rivolgersi per prima alla Ricorrente offrendo
in vendita il nome a dominio, in un caso simile il Collegio ha ritenuto che
"a differenza dei tipici casi di ‘cybersquatting’, il Resistente non ha
preso attivamente contatto con le Ricorrenti per vendere il nome a dominio,
ma ha offerto lo stesso nome a dominio per il prezzo eccessivo di Euro 30.000
in una sua email di risposta a un rappresentante delle Ricorrenti. Sulla base
delle prove, il Collegio tuttavia conclude che il Resistente ha registrato il
nome a dominio con il proposito di rivenderlo. Questo può essere dedotto
dal fatto che il Resistente offre uno sconto se si acquistano contemporaneamente
altri nomi a dominio, e che non sta usando il nome a dominio in alcun altro
modo" (Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.a.,
Ermenegildo Zegna Corporation v. Mr. Lian Ming, Caso
OMPI No. D2003-0266). Il succitato caso coinvolgeva società appartenenti
allo stesso gruppo dell’odierna Ricorrente.
B. Resistente
La Resistente non ha risposto al Ricorso presentato dalla Ricorrente e non
si è in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino tale inadempienza.
Pur non sussistendo alcun obbligo in capo alla Resistente di partecipare ad
una procedura presentata in conformità alla Policy, in caso di sua inadempienza
e quindi in mancanza di prova contraria, le dichiarazioni riportate nel Ricorso
della Ricorrente potranno essere considerate dal Collegio come sufficientemente
provate e quindi corrispondenti a verità, in applicazione dell’articolo
14(b) delle Norme (si vedano inoltre i precedenti Reuters Limited v. Global
Net 2000, Inc., Caso OMPI No. D2000-0441;
Microsoft Corporation v. Freak Films Oy, Caso
OMPI No. D2000-0109; SSL International plc v. Mark Freeman, Caso
OMPI No. D2000-1080; Alta Vista Company v. Grandtotal Finances Limited
et al., Caso OMPI No. D2000-0848).
6. Motivi della decisione
La prima decisione del Collegio riguarda la lingua della procedura. Secondo
l’articolo 11(a) delle Norme, questa procedura deve svolgersi nella lingua
del contratto di registrazione, salvo accordo contrario fra le parti. Poiché
le parti non hanno comunicato nessun accordo su questo punto, e poiché
la lingua del contratto di registrazione è l’italiano, la presente procedura
sarà condotta in italiano.
In applicazione dell’articolo 4(a) della Policy, al fine di ottenere la rassegnazione
del nome a dominio oggetto di contestazione il Ricorrente deve dimostrare che
sussistono i seguenti tre elementi richiesti dalla Policy:
(i) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione rispetto
ad un marchio su cui il Ricorrente vanta diritti; ed
(ii) il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione
al nome a dominio contestato; ed
(iii) il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.
(i). Identità o somiglianza fra il nome a dominio contestato ed il marchio
Per quanto concerne il primo dei tre elementi di cui sopra, il Collegio da
un lato ritiene soddisfacenti le prove addotte dalla Ricorrente in merito alla
titolarità della stessa del marchio AGNONA, dall’altro considera che
il nome a dominio contestato sia identico a tale marchio nonché alla
denominazione sociale della società titolare dello stesso.
E’ infatti ormai pacificamente accettato che il dominio di primo livello, in
questo caso ".bz", debba essere ignorato nel giudizio di identità tra
un marchio ed un nome a dominio (si veda, tra le altre, la decisione sul caso
VAT Holding AG v. vat.com, Caso OMPI
No. D2000-0607).
(ii). Assenza di diritto o di interesse legittimo in relazione al nome a dominio
contestato
La Resistente non ha presentato alcuna replica al presente Ricorso, come sarebbe
invece stato suo diritto in applicazione dell’articolo 5 delle Norme, e non
sembra essere in alcun modo evidente relazionata con il nome a dominio contestato.
In considerazione di quanto sopra, nonché delle dichiarazioni della
Ricorrente in base alle quali la Resistente non vanterebbe alcun diritto né
interesse legittimo in relazione al nome a dominio in questione, l’onere di
provare la sussistenza del secondo elemento richiesto dalla Policy ricade sulla
Resistente.
Tuttavia, come detto sopra, la Resistente non ha presentato alcuna prova tesa
a dimostrare un suo diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto
di contestazione e pertanto il Collegio ritiene provato in modo soddisfacente
anche il secondo elemento richiesto all’articolo 4(a) della Policy.
(iii). Registrazione ed uso in malafede
L’articolo 4(b) della Policy prevede che, ai fini dell’articolo 4(a)(iii) della
Policy, le seguenti circostanze, qualora siano ritenute presenti dal Collegio,
possono venir considerate come prove di registrazione ed uso in malafede di
un nome a dominio:
(i) circostanze indicanti che la Resistente ha registrato o acquisito il nome
a dominio con il fine primario di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo
al titolare dei diritti sul marchio corrispondente o ad un concorrente di quest’ultimo
per una cifra superiore al suo costo; o
(ii) la Resistente ha registrato il nome a dominio allo scopo di impedire al
titolare dei diritti sul marchio corrispondente di utilizzare quest’ultimo come
nome a dominio; o
(iii) la Resistente ha registrato il nome a dominio con il fine primario di
ostacolare l’attività commerciale di un concorrente; o
(iv) il nome a dominio viene intenzionalmente usato da parte della Resistente
in modo tale da attirare verso il proprio sito web gli utenti di Internet a
scopo di lucro, creando confusione con il marchio di titolarità della
Ricorrente in merito all’origine del sito web o dei prodotti e/o servizi della
Resistente o dando l’impressione che vi sia un legame tra l’attività
della Resistente e quella della Ricorrente.
Tale elenco di circostanze è puramente esemplificativo e non è
pertanto da considerarsi esaustivo.
Per ciò che concerne la registrazione in malafede del nome a dominio
contestato, il Collegio ritiene che sia stata sufficientemente provata da parte
della Ricorrente la notorietà del marchio AGNONA, per lo meno in Italia
dove la Resistente è residente, e che pertanto quest’ultima, al momento
della registrazione del nome a dominio <agnona.bz>, sapesse o dovesse
sapere che questo era identico ad un marchio notodi titolarità di un
terzo nonché alla denominazione sociale della relativa società
titolare (si vedano ad esempio Veuve Cliquot Ponsardin v. The Polygenix Group
Ltd, Caso OMPI No. D2000-0163; Consitex
S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation
v. Lian Ming, Caso OMPI No. DWS2003-0001;
Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo
Zegna Corporation v. Jaques Stade, Caso OMPI
No. DBZ2003-0003; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli
S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Mr. Lian Ming, Caso
OMPI No. D2003-0266; Consitex S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna &
Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation v. Mr. Giuseppe Strano, Caso
OMPI No. DBZ2003-0004; Ferrero S.p.A. v. Hugo Bazzo, Caso
OMPI No. D2003-0715; nonché, con la medesima Resistente del presente
caso e società dello stesso gruppo in qualità di Ricorrente, Consitex
S.A., Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Ermenegildo Zegna Corporation
v. Antonietta Maria Loprete, Caso OMPI No. DRO2003-0004).
A riprova della registrazione in malafede da parte della Resistente, il Collegio
considera pertinenti le ulteriori registrazioni a nome della Resistente di nomi
a dominio corrispondenti a marchi di titolarità di terzi, in alcuni casi
già riassegnati ai relativi titolari dei marchi corrispondenti, ricorrenti
in procedure basate sulla Policy.
Per ciò che concerne l’uso in malafede del nome a dominio contestato
il Collegio è indotto a considerare il caso in esame un chiaro ed inequivoco
esempio di "pornosquatting", dove la circostanza di collegare un nome
a dominio, corrispondente ad un marchio di titolarità di terzi, ad un
sito web per adulti con contenuti pornografici è da considerarsi per
pratica ormai consolidata come prova di uso in malafede (si vedano, tra gli
altri, MatchNet plc. v. MAC Trading, Caso
OMPI No. D2000-0205; America Online, Inc. v. East Coast Exotics, Caso
OMPI No. D2000-1198; Motorola, Inc. Limited v. NewGate Internet, Inc.,
Caso OMPI No. D2000-0079; Ty, Inc.
v.O.Z. Names, Caso OMPI No. D2000-0370;
La Union Alcoyana S.A. de Seguros y Reaseguros v. Cosmar Hard-Soft, Caso
OMPI No. D2003-0570; Youtv v. Alemdar, Caso Nat. Arb. Forum FA 94243;
Oxygen Media, LLC v. Primary Source, Caso
OMPI No. D2000-0362; Simple Shoes, Inc. v. Creative Multimedia Interactive,
Caso Nat. Arb. Forum No. FA 95343; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn
Nowak, Caso OMPI No. D2003-0022; Cattlemen
v. Menterprises – Web Development,Caso CPR No. CPR0304).
Condotta la cui malafede viene ribadita dall’esistenza di tecniche cosiddette
di "mouse-trapping" (si vedano a tale proposito i precedenti casi
Sparco S.p.A. v. Mr. Oleg Filipov-Guevreyan, Caso
OMPI No. DLA2003-0001; Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin,
Caso OMPI No. D2002-0601; Miroglio
S.p.A. v. Mr. Alexander Albert W. Gore, Caso OMPI
No. D2003-0557)
La circostanza poi che il nome a dominio contestato punti su un sito web a
contenuto pornografico che offre servizi a pagamento avvalora secondo il Collegio
la condotta in malafede della Resistente, configurando un suo comportamento
indubbiamente finalizzato ad attrarre gli utenti di Internet verso il proprio
sito web a scopo di lucro, non solo creando confusione con il marchio noto della
Ricorrente, come previsto all’articolo 4(b)(iv) delle Norme, ma anche causando
diluizione del marchio in questione.
A ciò si aggiunga l’intenzione della Resistente di vendere il nome a
dominio contestato alla Ricorrente, titolare del marchio corrispondente, per
una cifra superiore alle spese sostenute per la sua registrazione: tale condotta,
seppur stimolata da una espressa richiesta inviata alla Resistente dietro istruzione
della Ricorrente, è atta a configurare la prova di malafede prevista
all’articolo 4(b)(i) delle Norme.
In considerazione di quanto sopra il Collegio ritiene provata in maniera soddisfacente
anche l’esistenza del terzo ed ultimo elemento previsto dalla Policy, vale a
dire che il nome a dominio contestato è stato registrato e viene usato
in malafede da parte della Resistente.
7. Decisione
Il Collegio ritiene che la Ricorrente abbia provato che il nome a dominio contestato
sia identico al suo marchio AGNONA, che la Resistente non abbia alcun diritto
o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato ed, infine,
che la Resistente abbia registrato ed usato il nome a dominio contestato in
malafede.
Per tali motivi il Collegio dispone che il nome a dominio <agnona.bz>
venga trasferito alla Ricorrente.
Edoardo Fano
Membro Unico del Collegio
Data: 18 gennaio 2004